Con il voto di fiducia di ieri il Senato ha definitivamente approvato il DL 185 (Decreto anti-crisi).
Come preannunciato il Governo, dopo le proteste delle associazioni imprenditoriali, CNA in testa, ha fatto una sostanziale marcia indietro rispetto al testo originario del provvedimento eliminando i tetti di spesa e l'applicazione retroattiva alle spese del 2008. Le uniche novità sono l'allungamento, a partire dal 1° gennaio 2009, a 5 anni del periodo di detrazione e l'obbligo di inviare la comunicazione non più all'ENEA, ma all’Agenzia delle Entrate.
Il nuovo comma 6 del DL 185 prevede infatti che, per le spese sostenute nei periodi d’imposta successivi al 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati alle detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), debbano inviare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, nei termini e secondo le modalità previsti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi (presumibilmente entro il 27 marzo).
Riportiamo, di seguito, una tabella esplicativa degli interventi ammessi a detrazione con il relativo tetto di spesa:
TIPOLOGIA DI INTERVENTO | TETTO DI SPESA (in euro) | SCONTO MASSIMO (in euro) |
Comma 344 Riqualificazione energetica degli edifici | 181.818 | 100.000 |
Comma 345 Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi | 109.090 | 60.000 |
Comma 346 Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali | 109.090 | 60.000 |
Comma 347 Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione | 54.545 | 30.000 |
(28/01/2009)