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PRIMO DECRETO ATTUATIVO IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO

CNA Nazionale Installazione Impianti

è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2009 il primo dei tre decreti attuativi del dlgs 192/2005, che era stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 40 dello scorso 6 marzo su proposta del Ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola e che servirà a colmare un vuoto legislativo di oltre tre anni.

Il regolamento, necessario per l'accoglimento della direttiva 2002/91 emanata dall'UE, è il primo dei tre decreti attuativi che il Governo avrebbe dovuto emanare (due DPR in riferimento alle lettere a), b) e c) comma 1 dell'art. 4 e un decreto interministeriale in riferimento al comma 1 dell'art. 5 del Dlgs 192/2005) ed è soprattutto diretto alle Regioni che non hanno ancora legiferato in materia di certificazione energetica.

Il decreto in argomento è composto dai seguenti otto articoli:

  • ambito di intervento e finalità;

  • definizioni;

  • metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti;

  • criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti;

  • criteri generali e requisiti per l’esercizio, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale;

  • funzioni delle regioni e delle province autonome;

  • disposizioni finali;

  • copertura finanziaria.

Viene previsto che in tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4 e, comunque, nel caso in cui sia presente un impianto di riscaldamento centralizzato di potenza di almeno 100 kW, è preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati, ove esistenti. Le cause tecniche o di forza maggiore che giustifichino la dismissione della caldaia centralizzata e la sua sostituzione con impianti di riscaldamento autonomi, dovranno essere dichiarate in una relazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni di legge per il contenimento del consumo energetico.

Il decreto prevede, inoltre, che in tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, in caso di installazione o di ristrutturazione dell'impianto termico, è necessario realizzare tutti quegli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità abitativa. Anche in questo caso, tuttavia, potranno essere segnalati gli eventuali impedimenti di natura tecnica alla realizzazione degli interventi, ovvero l'adozione di altre soluzioni impiantistiche equivalenti, che dovranno essere evidenziate nella relazione tecnica.

Per quanto concerne, infine, le disposizioni sulla periodicità minima dei controlli sugli impianti di riscaldamento, viene fissato:

  • a un anno, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido nonché per gli impianti uguali o superiori a 35 kW;

  • a 2 anni, per gli impianti inferiori a 35 kW (le caldaiette nelle case) con anzianità di installazione superiore agli 8 anni e per gli impianti a camera aperta installati nei locali abitati;

  • a 4 anni, per gli impianti inferiori a 35 kW con meno di 8 anni di anzianità.


(18/06/2009)


Allegati
DPR 2 aprile 2009 n.59


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