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Detrazione del 55 per cento: Semplificazione introdotta dalla legge 23/7/2009, n. 99
Abolito l'obbligo dell'attestato di qualificazione energetica per gli interventi di cui al comma 347
Con l'art. 31 della legge n. 99/2009, la cosiddetta "legge sviluppo" entrata in vigore il 15 agosto 2009, è stato abolito l'obbligo di produrre l'attestato di qualificazione energetica per gli interventi di cui al comma 347 della legge n. 296/2006.
Si tratta degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione o con pompe di calore ad alta efficienza.
La nuova disposizione è intervenuta a modificare l'art. 1, comma 24, lett. c) della legge n. 244/2007, finanziaria 2008, che aveva disposto la proroga al 31/12/2010 della detrazione del 55%.
L'ENEA, con la propria Faq n. 56 afferma che, in attesa dei necessari chiarimenti ministeriali, per l'applicazione della nuova disposizione occorre distinguere in base alla data di ultimazione dell'intervento:
per i lavori di sostituzione dell'impianto termico ultimati prima del 15 agosto 2009 - data di entrata in vigore della nuova disposizione - occorre compilare e inviare all'ENEA sia l'allegato A (attestato di qualificazione energetica), sia l'allegato E (scheda informativa); per i lavori ultimati a partire dal 15 agosto 2009 occorre compilare e inviare all'ENEA tramite l'apposito sito internet solo l'allegato E, lasciando in bianco l'allegato A e selezionando solo la casella posta in calce al medesimo allegato A in cui si dichiara di avere letto l'informativa ivi contenuta.
Si segnala che sempre nella Faq n. 56 l'ENEA afferma che è compito dell'utente indicare nell'allegato E il risparmio energetico previsto in seguito all'intervento e che "detto allegato non necessita della firma di un tecnico ma solo quella dell'utente finale".
Quest'ultima affermazione non pare del tutto convincente in quanto l'allegato E prevede sia la firma dell'utente che quella del tecnico abilitato; inoltre pare molto difficile che l'utente sia in grado di indicare correttamente tutti i dati richiesti nell'allegato E senza l'ausilio di un tecnico.
Conseguentemente, per ora, in attesa di ulteriori chiarimenti, sembra opportuno che l'allegato E continui ad essere controfirmato anche da un tecnico abilitato.
Semplificazioni e modifiche contenute nel decreto ministeriale 6/8/2009
Il decreto 6 agosto 2009 è stato emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto col Ministero dello sviluppo economico, in applicazione di quanto previsto dall'art. 29, comma 6, del D.L. n. 185/2008 (cd. Decreto incentivi), allo scopo di "semplificare le procedure e di ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti".
Come previsto dalla disposizione appena citata si tratta di un decreto non avente natura regolamentare che avrebbe dovuto essere emanato entro il mese di febbraio 2009.
Pertanto, a prescindere dal forte ritardo nella sua emanazione, il decreto dovrebbe essere entrato in vigore il 26 settembre 2009, giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nonostante qualche commentatore ritenga che il decreto entri in vigore soltanto l'11 ottobre, quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione stessa.
Il decreto 6/8/2009 interviene direttamente a modificare e integrare il D.M. 19 febbraio 2007, decreto attuativo delle disposizioni relative alla detrazione del 55%.
L'asseverazione del tecnico può essere esplicitata nella relazione depositata dal proprietario
La prima "semplificazione" è stata apportata all'art. 4 del D.M. 19/2/2007 e comporta che l'asseverazione del tecnico abilitato che attesta la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti dalla legge può essere:
sostituita da quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'art. 8, c. 2, del D.Lgs. n. 192/2005 (ma questa possibilità è stata solo confermata in quanto era già prevista dal D.M. 19/2/2007);
oppure, in alternativa
esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti insieme alla denuncia di inizio dei lavori, secondo le disposizioni vigenti (questa è la semplificazione introdotta dal D.M. 6/8/2008).
L'attestato di certificazione e di qualificazione energetica
Con una modifica all'art. 5 del D.M. 19/2/2007 viene delineato l'ambito temporale di validità del sistema di calcolo per la determinazione dell'indice di prestazione energetica, sistema previsto dall'allegato I del D.Lgs. n. 192/2005. Questo metodo di calcolo resta valido fino all'entrata in vigore del decreto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 192/2005, dopo di che ai medesimi calcoli si applica proprio quest'ultimo decreto.
Si tratta in particolare del DPR n. 59/2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10/6/2009.
La sostituzione di finestre comprensive di infissi
Per quanto riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi la semplificazione introdotta all'art. 7 del D.M. 19/2/2007 consiste nella eliminazione dell'obbligo di allegare all'asseverazione, o alla certificazione rilasciata dal produttore, la certificazione dei singoli componenti rilasciata nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.
I pannelli solari per la produzione di acqua calda realizzati in autocostruzione
Per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, grazie alla modifica apportata all'art. 8 del D.M. 19/2/2007, non è più necessario produrre la certificazione di qualità del vetro solare, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato, ma è sufficiente l'attestato di partecipazione da parte del soggetto beneficiario ad uno specifico corso di formazione.
La sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
Con le modifiche inserite nell'art. 9 del D.M. 19/2/2007, innanzitutto si prevede che l'asseverazione deve specificare se sono installati generatori di calore a condensazione "ad aria o ad acqua" e che le valvole termostatiche a bassa inerzia termica sono installate "ove tecnicamente compatibili".
Inoltre, per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia, sono stati introdotti nuovi requisiti minimi di efficienza energetica per i lavori realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009. Questi indici devono essere almeno pari ai pertinenti valori minimi fissati nell'allegato I al D.M. 6/8/2009 e riferiti all'anno 2009.
Infine, nel caso di impianti di potenza nominale del focolare ovvero di potenza elettrica nominale non superiore a 100 kW, per i quali è già previsto che l'asseverazione possa essere sostituita dalla certificazione dei produttori, si prevede che quest'ultima non debba più essere corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.
Impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell'energia: divieto di cumulo delle agevolazioni
Con una modifica all'art. 10 del D.M. 19/2/2007 viene confermato ufficialmente che la detrazione del 55% non è cumulabile con il premio aggiuntivo previsto dal decreto attuativo sul "fotovoltaico" per gli impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell'energia.
L'incompatibilità tra le due agevolazioni era già stata affermata dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 207/E del 2008, secondo cui le spese sostenute per l'installazione degli impianti fotovoltaici (impianti diretti alla produzione di energia elettrica mediante la conversione fotovoltaica della fonte solare) non possono in nessun caso fruire della detrazione del 55% prevista per la riqualificazione energetica degli edifici.
Infatti, il Dlgs. n. 387/2003 ed il relativo decreto attuativo prevedono per gli impianti fotovoltaici una specifica tariffa incentivante di importo decrescente e di durata ventennale, oltre ad un premio aggiuntivo.
A parere dell'amministrazione questa incentivazione, che assume la natura di un contributo a fondo perduto, è incompatibile sia sotto l'aspetto tecnico che sotto quello giuridico, con l'agevolazione del 55% che favorisce il contenimento dei consumi energetici.
Concessione di contributi locali: divieto di cumulo dal 1° gennaio 2009
Come già riportato nella nostra monografia relativa alla detrazione del 55% - edizione Giugno 2009 - nel Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 è stata inserita una disposizione secondo cui dal 1° gennaio 2009 gli incentivi di ogni natura riconosciuti dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali.
La nuova disposizione (art. 6, comma 3, D.lgs. n. 115) recita testualmente: "A decorrere dal 1° gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi e fatto salvo quanto previsto dal comma 4.".
Occorre sottolineare che la nuova disposizione non è stata coordinata con la previsione dell'art. 10 del DM 19/2/2007, che consentiva la cumulabilità tra le agevolazioni.
In assenza di un pronunciamento ufficiale da parte dell'Agenzia delle entrate, l'ENEA ha pubblicato nel proprio sito internet la faq n. 53, confermando che fino al 31 dicembre 2008 il cumulo era possibile, ma a decorrere dal 1° gennaio 2009 il citato art. 6, comma 3, del D.lgs. n. 115/08 (norma prevalente e successiva rispetto al D.M. 19/2/2007) non consente più il cumulo, fatta eccezione per i certificati bianchi e gli altri incentivi da individuarsi con decreto ministeriale che ad oggi non risulta ancora emanato.
Il parere espresso dalla DRE dell'Emilia Romagna
A questo proposito si ritiene molto interessante il parere espresso, nell'ambito dell'attività di consulenza giuridica, dalla Direzione regionale delle entrate dell'Emilia Romagna a fronte di una specifica richiesta presentata da un ente locale territoriale (nella fattispecie si tratta di una Provincia che ha concesso dei contributi ai cittadini per alcuni interventi di riqualificazione energetica).
Secondo la DRE, con il D.lgs. n.115/2008 a decorrere dall'1/1/2009 è stata superata la precedente normativa che considerava l'agevolazione fiscale del 55% compatibile con altri contributi disposti in materia di risparmio energetico da regioni, province e comuni (art. 10 del D.M. 19 febbraio 2007 e circolare n. 36/E del 31 maggio 2007).
Tuttavia, dalla lettura del citato decreto 115/2008 la DRE desume che i due incentivi si possano cumulare in relazione agli interventi per i quali il diritto ad usufruirne sia sorto entro il 31 dicembre 2008, e cioè prima dell'entrata in vigore del divieto di cumulo.
In considerazione di ciò, la DRE Emilia Romagna ritiene che tutti gli interventi formalmente ammessi al contributo entro il 31 dicembre 2008 siano esenti dal divieto di cumulo, indipendentemente dalla data della loro realizzazione e dalla data dell'effettiva erogazione del contributo.
Pertanto, solo qualora il diritto ad usufruire del contributo della provincia, del comune o della regione sia sorto entro il 31 dicembre 2008, e cioè confermato formalmente da parte dell'Ente erogatore, sarà possibile cumulare con l'incentivo locale anche la detrazione del 55%, Resta fermo che la detrazione spetta in ogni caso sull'importo effettivamente sostenuto per l'intervento, al netto del contributo locale.
(08/10/2009)
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